Secondo il codice del consumo, il venditore professionista ha l’obbligo di consegnare all’acquirente consumatore un cavallo “conforme”. Cerchiamo di comprendere meglio questo termine un po’ enigmatico.
Un cavallo è conforme al contratto:
1. se è idoneo all’uso al quale è abitualmente destinato (per esemplificare, non è conforme il cavallo che abbia una zoppia intermittente o un’altra seria patologia);
2. se è conforme alla descrizione fatta dal venditore (per semplificare, non è conforme il cavallo che, presentato come docile e alla mano, riveli invece un animo irrequieto, risultando per ciò difficile e mal addestrato);
3. se presenta la qualità e le prestazioni abituali di un cavallo dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo di cavallo (per esemplificare, non è conforme il cavallo da passeggiata che abbia paura di uscire dal maneggio);
4. se, infine, è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato comunicato espressamente al venditore (per esemplificare, non è conforme il cavallo avelignese venduto a un consumatore che abbia dichiarato di voler praticare concorsi di salto a ostacoli ad alti livello). In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto a esercitare le garanzie di conformità.